Ordinanza 62/2007 (ECLI:IT:COST:2007:62)
Massima numero 31055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/02/2007;  Decisione del  19/02/2007
Deposito del 02/03/2007; Pubblicazione in G. U. 07/03/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione - Inclusione degli atti di investigazione difensiva - Lamentata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Questione sollevata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra tre diverse soluzioni - invocando, il giudice a quo, una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e di chiedere contestualmente il giudizio abbreviato, ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore, o, ancora, che permetta al pubblico ministero, nell'ipotesi considerata, di chiedere l'ammissione della prova contraria - e, dunque, in forma ancipite.

- In relazione all'inammissibilità delle questioni poste in forma ancipite v. citate, ex plurimis, ordinanze n. 363/2005, n. 192/2004, n. 299 e n. 128/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 442  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte