Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Dibattimento - Pronuncia di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto - Consenso dell'imputato e della parte offesa - Necessità - Lamentata lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge ed eccesso di delega - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento tra imputati maggiorenni e imputati minorenni, con violazione del diritto di difesa nonché dei principi del giusto processo e dei principi della meritevolezza e proporzionalità della pena - Erroneità del presupposto interpretativo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente muove dall'errato presupposto interpretativo in forza del quale la norma impugnata condizionerebbe, nella fase dibattimentale, la pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto al «consenso», manifestato in forma espressa, dell'imputato e della persona offesa, mentre lo stesso tenore letterale della disposizione in questione prevede, ai fini dell'operatività dell'istituto de quo nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale, non già una condizione positiva (il «consenso»), ma una condizione negativa (la non opposizione: «se l'imputato e la persona offesa non si oppongono»), ditalchè una manifestazione di volontà è necessaria non già al fine di permettere la dichiarazione della particolare tenuità del fatto, quanto piuttosto al fine di impedirla. Il predetto vizio di prospettiva rende del tutto inadeguata la motivazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto il giudice rimettente non specifica se l'imputato nel giudizio a quo e la persona offesa si siano opposte alla predetta definizione alternativa.