Sentenza 64/2007 (ECLI:IT:COST:2007:64)
Massima numero 31064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  21/02/2007;  Decisione del  21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31065  31066  31067  31068


Titolo
Commercio - Norme della Regione Umbria in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 - Ricorso del Governo - Impugnazione di un intero testo di legge - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, promossa in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Infatti, nel caso di specie, in coerenza con il contenuto della delibera del Consiglio dei ministri, risultano formulate censure specifiche esclusivamente in riferimento agli articoli 2, comma 1, 10, commi 3 e 4, ed 11, comma 1, della medesima legge regionale n. 26 del 2005, mentre quelle riferite all'intero testo normativo sono del tutto generiche.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 253/2006, n. 59/2006, n. 300/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  07/12/2005  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n.   art. 39  

trattato cee    n.   art. 43