Giudizio costituzionale - Oggetto - Impugnazione di norma regionale di proroga - Denunciata violazione del riparto di competenze - Criteri di valutazione - Necessità che il carattere lesivo delle attribuzioni sia rilevabile già nella normativa originaria (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto norme della Regione Puglia che prevedono ulteriori proroghe dei termini per l'effettuazione di interventi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, previsti dal "Piano casa" regionale). (Classif. 111006).
La violazione del riparto delle competenze deve essere valutata con riguardo alla normativa originaria, di volta in volta prorogata, e non può essere esclusa solo sulla base della sua temporaneità. La disposizione di proroga rivela, infatti, il suo contenuto precettivo nell'interazione con le previsioni cui si raccorda - nel differirne il termine di vigenza -, onde si può ravvisare un suo carattere lesivo, con riguardo alle attribuzioni legislative dello Stato, solo se tale carattere sia insito anche nella disposizione differita. (Precedente: S. 170/2021).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma - in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio -, 117, secondo comma, lett. s, Cost. e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021 che, rispettivamente, prorogano, dal 1° agosto 2020 al 1° agosto 2021, il termine per l'esistenza degli immobili sui quali realizzare gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale sul "Piano casa" e, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per presentare la SCIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione ai detti interventi. L'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 - cui le norme impugnate si raccordano - contiene una clausola di salvaguardia adeguata ad evitare possibili deroghe alle previsioni del PPTR, per cui non risultando essa in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., né con gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, anche le disposizioni di proroga sono immuni da tali vizi. Inoltre, l'intero territorio pugliese è oggetto di pianificazione congiunta, per cui le disposizioni impugnate non violano nemmeno il principio di leale collaborazione e - non consentendo interventi in deroga agli strumenti della pianificazione paesaggistica - rispettano anche gli artt. 9 e 117, primo comma, Cost.). (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45216; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44346).