Commercio - Norme della Regione Umbria in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 - Previsione di titoli preferenziali nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio e all'ampliamento di attività commerciali per aziende già esercenti nel territorio della Regione - Ricorso del Governo - Dedotta violazione delle norme comunitarie sul diritto di stabilimento - Pretesa invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di iniziativa economica privata - Ritenuta limitazione dell'esercizio dell'attività commerciale sul territorio della Regione - Censure carenti dei requisiti argomentativi minimi - Inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, e dell'art. 14, comma 4, lettera l) e comma 4-bis, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea. In relazione a queste censure, l'atto introduttivo è carente dei requisiti argomentativi minimi a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, dato che il rimettente ha affermato in maniera apodittica la violazione delle norme comunitarie sul diritto di stabilimento, la lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, nonché la lesione del diritto dei cittadini di esercitare la propria attività sul territorio della Regione Umbria.
- Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze n. 139/2006, n. 51/2006, n. 462/2005, 176/2004.