Sentenza 64/2007 (ECLI:IT:COST:2007:64)
Massima numero 31067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  21/02/2007;  Decisione del  21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31064  31065  31066  31068


Titolo
Commercio - Norme della Regione Umbria in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 - Superficie occupata da piccole e medie imprese nell'ambito di grandi strutture di vendita realizzate nella forma del centro commerciale - Riserva a favore di operatori già operanti sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Ragionevole giustificazione della deroga al criterio della parità dell'assetto competitivo del mercato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26, promossa in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Invero, premesso che la disposizione impugnata concerne una materia, qualla del commercio, di competenza regionale residuale nel novellato art. 117 della Costituzione, si rileva che la riserva del trenta per cento della superficie di una grande struttura di vendita in favore delle piccole e medie strutture, e quella del quindici per cento (pari alla metà del suddetto trenta per cento) per chi già fosse operante sul territorio regionale da un congruo periodo, non determina una lesione ingiustificata e irragionevole del principio della libera concorrenza e/o di eguaglianza, in quanto, pur derogando, peraltro in misura limitata, al criterio della parità che deve caratterizzare l'assetto competitivo di un mercato, ha lo scopo di ridurre i possibili effetti negativi a breve, sotto il profilo socio-economico, dell'intervento regolatorio. La norma tutela l'esigenza di interesse generale - peraltro espressamente richiamata dal citato art. 6, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 114 del 1998 - di riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio regionale: essa è, infatti, volta a consentire a queste ultime - che hanno dato un significativo apporto alla vitalità del sistema economico regionale per un congruo lasso di tempo (cinque anni) e che sono più esposte a subire le conseguenze dell'impatto delle grandi strutture - di adattarsi all'evoluzione del settore, conservando adeguati spazi di competitività.

- Si vedano, in senso analogo, le citate sentenze n. 440/2006, n. 207/2001, n. 362/1998.

- In relazione alla ricomprensione della materia del commercio tra quelle di competenza residuale regionale v., citate, sentenza n. 1/2004 e ordinanza n. 99/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  03/08/1999  n. 24  art. 4  co. 2

legge regionale  07/12/2005  n. 26  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte