Commercio - Norme della Regione Umbria in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 - Rilascio di autorizzazioni all'esercizio e all'ampliamento di attività commerciale - Priorità tra domande concorrenti - Previsto criterio preferenziale a favore di aziende già titolari di altre grandi strutture di vendita nella Regione - Ricorso del Governo - Irragionevole discriminazione tra imprese su base territoriale e lesione della libertà di concorrenza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorità e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, è data priorità anche in funzione del criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione. In tal modo, la disposizione censurata, in difetto di una giustificazione ragionevole, stabilisce una barriera di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, con la conseguenza che la norma realizza una ingiustificata discriminazione fra imprese sulla base di un elemento territoriale che contrasta con il principio di eguaglianza e con l'art. 41 della Costituzione.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 440/2006 e n. 207/2001.