Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Asserita penalizzazione della Regione in sede di attribuzione dei seggi senatoriali su base regionale - Violazione prospettata in modo ipotetico - Inammissibilità della censura.
In relazione al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, in relazione a tre atti prodromici alla celebrazione del referendum, di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la conseguente aggregazione dello stesso alla Regione ricorrente (e cioè l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum; la deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui è stata approvata l'indizione del referendum; il decreto del Presidente della Repubblica, con cui il referendum è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006), va dichiarata l'inammissibilità della censura fondata sulla presunta violazione dell'art. 57, terzo comma, Cost., che attribuisce un seggio senatoriale alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste prescindendo dal calcolo della popolazione residente, in quanto l'affermata violazione del parametro risulta prospettata in via meramente ipotetica (oltre che collegata a incerti elementi di fatto).
- Nel medesimo senso, v. citate sentenze n. 72/2005, n. 137/1998, n. 211/1994, n. 153/1986.