Sentenza 66/2007 (ECLI:IT:COST:2007:66)
Massima numero 31072
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/02/2007;  Decisione del  21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31071  31073  31074  31075  31076


Titolo
Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciato omesso ricorso alla procedura di revisione statutaria per le modificazioni del territorio - Erroneità della ricostruzione interpretativa - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

Testo

Spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l'ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali.

- Sul diritto di autodeterminazione delle collettività locali, v. citata sentenza n. 334/2004.



Atti oggetto del giudizio

ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz  12/04/2006  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 116  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 1  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 50

Altri parametri e norme interposte