Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Ulteriore proroga, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, del termine per l'esistenza degli edifici per i quali richiedere interventi di recupero di sottotetti, porticati, locali seminterrati - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali, contrasto con la tutela, anche convenzionale, del paesaggio nonché violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 117, primo comma - in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio - 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, che proroga, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, la data di realizzazione degli edifici nei quali è possibile effettuare il recupero di sottotetti, porticati e locali seminterrati e quella di esistenza degli edifici nei quali effettuare il recupero abitativo dei sottotetti. La disciplina regionale non consente deroghe espresse al divieto, posto dall'art. 20 cod. beni culturali, di distruggere, deteriorare e danneggiare beni culturali o di adibirli a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, né consente di realizzare gli interventi senza le autorizzazioni prescritte dal successivo art. 21; né la lamentata mancanza di clausole di salvaguardia - introdotte solo successivamente - è decisiva in senso contrario. Le censure relative alla lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione muovono, inoltre, dall'errato presupposto per cui su immobili costituenti beni culturali siano sempre vietati interventi di recupero volumetrico e abitativo e risulta altresì errato il presupposto per cui, una volta elaborato congiuntamente il piano paesaggistico, al legislatore regionale sarebbe precluso disciplinare le trasformazioni del territorio.