Sentenza 66/2007 (ECLI:IT:COST:2007:66)
Massima numero 31076
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/02/2007; Decisione del
21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Titolo
Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Richiesta alla Corte di autorimessione della questione relativa all'asserita illegittimità costituzionale della normativa concernente la fase successiva allo svolgimento del 'referendum' consultivo concluso con esito favorevole - Irrilevanza manifesta.
Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di 'referendum' per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del 'referendum' e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del 'referendum' per il giorno 8 ottobre 2006 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Richiesta alla Corte di autorimessione della questione relativa all'asserita illegittimità costituzionale della normativa concernente la fase successiva allo svolgimento del 'referendum' consultivo concluso con esito favorevole - Irrilevanza manifesta.
Testo
Non può essere accolta la richiesta alla Corte, formulata dal ricorrente, di autorimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352 istante l'irrilevanza manifesta della stessa per difetto di pregiudizialità. Infatti, detta disposizione disciplina la fase successiva allo svolgimento del referendum consultivo previsto dall'art. 132, secondo comma, Cost. nell'ipotesi in cui esso abbia avuto esito favorevole, mentre il sollevato conflitto ha ad oggetto atti anteriori e prodromici allo stesso referendum e si inserisce in una fase precedente alla attivazione dell'iniziativa legislativa disciplinata dalla disposizione in parola, non venendo dunque in considerazione ai fini della decisione del conflitto.
Non può essere accolta la richiesta alla Corte, formulata dal ricorrente, di autorimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352 istante l'irrilevanza manifesta della stessa per difetto di pregiudizialità. Infatti, detta disposizione disciplina la fase successiva allo svolgimento del referendum consultivo previsto dall'art. 132, secondo comma, Cost. nell'ipotesi in cui esso abbia avuto esito favorevole, mentre il sollevato conflitto ha ad oggetto atti anteriori e prodromici allo stesso referendum e si inserisce in una fase precedente alla attivazione dell'iniziativa legislativa disciplinata dalla disposizione in parola, non venendo dunque in considerazione ai fini della decisione del conflitto.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/05/1970
n. 352
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 57
co. 3
Costituzione
art. 116
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 1
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 28