Ordinanza 67/2007 (ECLI:IT:COST:2007:67)
Massima numero 31077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  21/02/2007;  Decisione del  21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di non dispersione delle prove, di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti. La disciplina censurata non può, in primis, essere considerata manifestamente irrazionale ed arbitraria, in quanto deve essere correlata al principio di immediatezza, che postula l'identità fra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; inoltre, non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale, con l'unica differenza che, qualora l'esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto, la lettura dovrà seguire tale esame. Deve escludersi, altresì, la violazione sia del principio di ragionevole durata del processo, che va contemperato, secondo il canone della ragionevolezza, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, sia del principio di eguaglianza, poiché le fattispecie richiamate dai rimettenti non possono essere utilmente invocate quali tertia comparationis.

- V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2.

- Sul fatto che i verbali delle prove assunte da giudice poi sostituito confluiscono nel fascicolo per il dibattimento v., citate, sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 99/1996.

- Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004.

- Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004; n. 431 e n. 399/2001.

- Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190-bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 511  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 514  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 525  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte