Ordinanza 68/2007 (ECLI:IT:COST:2007:68)
Massima numero 31078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
21/02/2007; Decisione del
21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Massime associate alla pronuncia:
31079
Titolo
Corte dei Conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Possibilità per il giudice di ordinare al procuratore generale (ora anche regionale) l'integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Corte dei Conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Possibilità per il giudice di ordinare al procuratore generale (ora anche regionale) l'integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, censurato in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Infatti, non risulta implausibile la motivazione che si ricava dall'ordinanza di rimessione circa l'applicazione della norma censurata nel giudizio a quo, nella portata che il rimettente le ascrive e che assume contraria a Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
13/08/1933
n. 1038
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte