Ordinanza 71/2007 (ECLI:IT:COST:2007:71)
Massima numero 31082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/02/2007;  Decisione del  21/02/2007
Deposito del 09/03/2007; Pubblicazione in G. U. 14/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31083  31084


Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata disparità di trattamento fra cittadini che commettono la stessa infrazione nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti il giudice a quo descrive, sia pur sinteticamente, la fattispecie sulla quale è chiamato a giudicare e motiva in maniera plausibile sull'applicabilità della disposizione denunciata.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte