Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata disparità di trattamento fra cittadini che commettono la stessa infrazione nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti il giudice a quo descrive, sia pur sinteticamente, la fattispecie sulla quale è chiamato a giudicare e motiva in maniera plausibile sull'applicabilità della disposizione denunciata.