Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti, il parametro suindicato risulta meramente invocato, senza che il preteso contrasto con lo stesso della norma censurata sia sorretto da qualsivoglia motivazione.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro evocato v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 388/2006, n. 414 e n. 197/2005.