Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazione, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti, non può reputarsi che la norma sia frutto di esercizio arbitrario della discrezionalità legislativa, in quanto la censura che prospetta la disparità di trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee, ossia quella del conducente che abbia conseguito la patente da più di tre anni e quella del "neopatentato", che ha minor pratica nella guida e a cui si richiede maggiore prudenza. Non risulta conferente neanche il raffronto con il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis, secondo cui, ove siano accertate contemporaneamente più violazioni del comma 1, possono essere decurtati al massimo quindici punti, salvo che si tratti di casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente: infatti, la decurtazione massima di quindici punti non potrebbe comunque trovare applicazione nell'ipotesi che riguarda il giudizio a quo, per la quale è contemplata la sospensione della patente di guida.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni v., citate, sentenza n. 144/2005, ordinanze n. 169 e n. 45/2006.