Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di proprietà privata e con altri parametri numericamente indicati - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta fondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Infatti, il giudice a quo, limitandosi ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali senza fornire alcuna motivazione in proposito, ha omesso completamente di descrivere le fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, e ciò si risolve in una carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
- Per l'affermazione secondo cui l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo si risolve nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, della questione, v., citate, ordinanza n. 376/2006, nonché, ex plurimis, ordinanza nn. 459, 439, 339/2006.