Ordinamento penitenziario - Concessione di benefici ai recidivi - Modifiche normative incidenti sui limiti di pena per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari - Applicabilità anche ai condannati, recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole - Sopravvenuta abrogazione di una delle norme impugnate - Necessità di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'art. 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 251 del 2005, censurati, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che i nuovi limiti di pena per l'accesso all'affidamento in prova in casi particolari del tossicodipendente o alcooldipendente si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 suddetta. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 94-bis è stato abrogato, con la conseguenza che il mutato quadro normativo rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo.