Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale in un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale, del principio di tassatività delle norme incriminatici e della libertà di emigrazione - Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al rimettente - Richiamo 'per relationem' ai motivi di censura posti a fondamento della precedente ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce chi «compie [...] atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo di residenza permanente». Infatti, la questione, riproposta dal giudice a quo, dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per ius superveniens, è motivata per relationem alla precedente ordinanza senza tenere conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito, e della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice.
- In senso conforme, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 33/2006, n. 141 e n. 84/2005.