Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia ritenuto le condotte riparatorie realizzate inidonee a determinare una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato - Mancata previsione - Lamentato eccesso di delega e denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di presunzione di non colpevolezza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2. cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 76 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, si sia pronunciato in ordine all'idoneità della condotta riparatoria dedotta dall'imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del reato ex art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Infatti, non solo nessuna menomazione dell'imparzialità del giudice può essere configurata in relazione a valutazioni, anche di merito, compiute all'interno della medesima fase del procedimento, ma, diversamente opinando, si attribuirebbe all'imputato la potestà di determinare l'incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge.
- Sul fatto che valutazioni, anche di merito, compiute all'interno della stessa fase del procedimento non comportano menomazioni dell'imparzialità del giudice v., citate, ordinanze n. 123 e n. 90/2004, n. 370/2000, n. 232/1999, n. 131 e n. 24/1996.