Giustizia amministrativa - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - Prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione - Possibilità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e degli atti compiuti - Mancata previsione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio della ragionevole durata del processo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Posto che non può addebitarsi al rimettente di non aver valutato la praticabilità di una soluzione costituzionalmente orientata - in quanto non è condivisibile l'assunto, fatto proprio dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo il quale non esisterebbe nel nostro ordinamento un divieto espresso di translatio iudicii nei rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale, dal momento che l'espressa previsione della translatio con esclusivo riferimento alla competenza non può significare altro se non divieto di applicare il medesimo istituto alla giurisdizione - deve essere evidenziato come il principio della incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi, se comprensibile in altri momenti storici, è certamente incompatibile, oggi, con fondamentali valori costituzionali: infatti, la pluralità di giudici ha la funzione di assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, e non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione, della tutela giurisdizionale. Ciò indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti, per di più innervantesi su un riparto di competenze complesso ed articolato, è tale per cui l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione, o l'errore del giudice in tema di giurisdizione, può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda, con conseguente pregiudizio per il diritto alla tutela giurisdizionale e ad una ragionevole durata del giudizio. La disciplina legislativa che verrà emanata sarà vincolata solo nel senso che dovrà dare attuazione al principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato davanti al giudice che ne è munito, ed il legislatore è libero di disciplinare, nel modo ritenuto più opportuno, il meccanismo della riassunzione.
- V., citata, sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite 22 febbraio 2007, n. 4109.