Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto della questione - Norma risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione - Questione sollevata dal giudice di rinvio - Ammissibilità.
Va affermata la piena legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto il rimettente deve fare applicazione della norma nel significato che ad essa è stato attribuito. Conseguentemente, oggetto dello scrutinio di costituzionalità risulta essere la norma nella lettura fornita dalla Corte di cassazione, essendo ininfluenti eventuali diverse interpretazioni fornite dal giudice di legittimità.
- Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v., citate, sentenze n. 58/1995, n. 257/1994 e n. 138/1993.
- Sul fatto che oggetto dello scrutinio di costituzionalità risulta essere la norma nella lettura fornita dalla Corte di cassazione v., citata, ordinanza n. 501/2000.
- V., altresì, citata, sentenza n. 130/1993.