Sentenza 78/2007 (ECLI:IT:COST:2007:78)
Massima numero 31092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31091


Titolo
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura.

- Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993.

- Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997.

- Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 

legge  26/07/1975  n. 354  art. 48  co. 

legge  26/07/1975  n. 354  art. 50  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 5  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 5  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 9  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 22  co. 

legge  30/07/2002  n. 189  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte