Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per evasione e ai recidivi reiterati - Possibilità di concessione, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato - Mancata previsione - Violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., i commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 375, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevedono che i benefici penitenziari in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della legge suddetta, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. Infatti, nell'ipotesi di una sopravveniente normativa che escluda dal beneficio una categoria di soggetti, l'applicazione della nuova restrizione a chi aveva maturato le condizioni per godere del beneficio rappresenta una brusca interruzione dell'iter rieducativo, alla quale non corrisponde un comportamento colpevole del condannato, con la conseguenza che l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, al di fuori di una concreta ponderazione dei valori coinvolti.
- Sulle interruzioni del percorso riabilitativo determinate da sopravvenuta normativa che escluda dal beneficio determinate categorie di soggetti, v., citate, sentenze n. 257/2006, n. 137/1999 e n. 445/1997.