Sentenza 80/2007 (ECLI:IT:COST:2007:80)
Massima numero 31094
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Organizzazione sanitaria - Emanazione di atti ministeriali per verificare il fenomeno delle liste di attesa - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Violazione della sfera di competenza provinciale in tema di ordinamento degli Enti sanitari ed ospedalieri e di controllo sugli atti e sugli organi delle U.S.L. - Non spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della Salute, del potere di disporre in materia, con efficacia nei confronti della Provincia di Bolzano - Annullamento degli atti impugnati.

Testo

Non spetta allo Stato procedere a verifiche sulle liste di attesa nelle strutture sanitarie della Provincia di Bolzano, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento della lettera del Ministro della salute 5 maggio 2005, della nota del direttore generale del Ministero della salute 5 maggio 2005, nonché del verbale del Comando Carabinieri per la sanità, NAS di Trento, del 18 maggio 2005. Detti atti incidono, infatti, su ambiti di competenza riservati alla Provincia medesima in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché in materia di funzionamento e gestione degli enti sanitari (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 474 del 1975). Ed invero, se quella in esame rappresenta una tipica ipotesi nella quale si verifica una concorrenza di competenze, statali e regionali, che postula, di necessità, la individuazione di una linea di demarcazione tra le stesse, con specifico riferimento alla verifica sulla operatività delle liste di attesa, va rilevato che la normativa statutaria e, segnatamente, quella di attuazione dello statuto, conferiscono ad entrambe le Province autonome specifici poteri di verifica su tutta l'attività svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere ed in genere dalle strutture di sanità pubblica (artt. 2, comma 2, e 3 del d.P.R. n. 474 del 1975), poteri che devono intendersi riferiti anche al settore concernente i tempi di attesa con riguardo all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria; sicché il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve «ritenersi riferito» unicamente alle Province autonome, con la conseguente esclusione, stante l'assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo del Ministero del Tesoro. Inoltre anche nell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono fatte espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 80).

- Si vedano, sia pure con riferimento ad altri ambiti di attività, le citate sentenze n. 182/1997 e n. 228/1993.



Atti oggetto del giudizio

 05/05/2005  n.   art.   co. 

 05/05/2005  n.   art.   co. 

 18/05/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2    co. 2