Sentenza 81/2007 (ECLI:IT:COST:2007:81)
Massima numero 31095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31096  31097  31098  31099  31100


Titolo
Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle politiche regionali in materia di pesca professionale e acquacoltura - Ricorso dello Stato - Impugnazione di disposizione non indicata nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, in quanto non compreso nell'elenco delle norme oggetto di impugnazione contenuto nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso. La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l'autonomia tecnica dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione dei motivi di censura.

- V., in senso analogo, citata sentenza n. 3/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte