Sentenza 81/2007 (ECLI:IT:COST:2007:81)
Massima numero 31095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle politiche regionali in materia di pesca professionale e acquacoltura - Ricorso dello Stato - Impugnazione di disposizione non indicata nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.
Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle politiche regionali in materia di pesca professionale e acquacoltura - Ricorso dello Stato - Impugnazione di disposizione non indicata nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, in quanto non compreso nell'elenco delle norme oggetto di impugnazione contenuto nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso. La scelta politica del Governo di impugnare norme regionali si esprime nell'indicazione delle specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione, salva l'autonomia tecnica dell'Avvocatura dello Stato nell'individuazione dei motivi di censura.
- V., in senso analogo, citata sentenza n. 3/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
07/12/2005
n. 66
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
co. 1
Altri parametri e norme interposte