Legge - Leggi interpretative - Leggi di interpretazione autentica - Attribuzione alla norma interpretata di una delle possibili varianti di senso, secondo gli ordinari criteri di interpretazione - Conseguente efficacia solo apparentemente retroattiva - Leggi innovative con effetti retroattivi - Legittimità, al di fuori della materia penale, nel rispetto del principio di uguaglianza e degli altri principi costituzionali. (Classif. 141004).
Una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44724; S. 61/2022 - mass. 44609, mass. 44610; S. 133/2020 - mass. 42558, mass. 42559; S. 167/2018 - mass. 40114; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 73/2017 - mass. 39503, mass. 39504; S. 525/2000 - mass. 25917).
La qualificazione della norma censurata quale disposizione innovativa con efficacia retroattiva non ne comporta, per ciò solo, l'illegittimità costituzionale, in quanto al legislatore, al di fuori della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), non è precluso adottare leggi retroattive, sempre che non violino principio di eguaglianza o altri principi costituzionali. (Precedenti: S. 61/2022 - mass. 44609; S. 39/2021 - mass. 43650; S. 73/2017 - mass. 39503, mass. 39504; S. 118/1957 - mass. 497, mass. 498).