Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina dell'autorizzazione alla pesca per fini di ricerca scientifica, ivi compresa la pesca del novellame di alcune specie ittiche - Ricorso dello Stato - Assenza di specifici elementi argomentativi a sostegno delle censure, genericamente formulate - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e) e f), 14, comma 1, lettera b), 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, sollevata in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Nel ricorso, infatti, non si rinviene alcun elemento argomentativo che possa giustificare una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione, la cui impugnazione è solo genericamente collegata alle espressioni introduttive del ricorso, le quali fanno riferimento alla presunta violazione da parte di varie norme contenute nella legge regionale dei parametri costituzionali suindicati.