Sentenza 81/2007 (ECLI:IT:COST:2007:81)
Massima numero 31099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31095  31096  31097  31098  31100


Titolo
Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle licenze di pesca e delle «misure di sostenibilità», dei contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, della competenza e delle modalità per il rilascio delle licenze - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inosservanza del principio di leale collaborazione, contrasto con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di pesca marittima - Esclusione (attesa anche la sussistenza di sufficienti strumenti di coordinamento tra funzioni regionali e statali nella materia) - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), all'art. 118, primo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettere a) e c), 8, 12, 13 e 14, comma 1, lettera a), della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, che disciplinano le licenze di pesca e le «misure di sostenibilità», i contenuti del programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, la competenza e le modalità per il rilascio delle licenze. Le disposizioni in esame attengono alla materia della pesca, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, e si intrecciano con competenze statali, connesse principalmente, ma non esclusivamente, alla tutela dell'ecosistema; inoltre, possono ritenersi sussistenti ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia o la previsione di meccanismi di attuazione del richiamato principio di leale collaborazione. Nella specie, però, tali esigenze e ragioni possono ritenersi già soddisfatte dalla legge regionale oltre che dal sistema di regolamentazione della pesca disegnato dalla Regione resistente con la legge stessa. Infatti, il coordinamento tra funzioni regionali e funzioni statali in materia è assicurato dalla specifica previsione secondo cui spetta allo Stato la individuazione del numero complessivo e della tipologia delle licenze concedibili (secondo quanto dispone la norma interposta di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 154 del 2004), mentre compete alla Regione, attraverso il previsto programma regionale, ripartire tale numero, in relazione ai diversi tipi di pesca, tra le Province. Queste ultime, a loro volta, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale in esame, provvedono nei singoli casi al rilascio delle licenze medesime.

- Sull'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di attività di pesca marittima, v., citate, sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 1  co. 1

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 3  co. 1

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 8  co. 

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 12  co. 

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 13  co. 

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 12    co. 5