Sentenza 81/2007 (ECLI:IT:COST:2007:81)
Massima numero 31100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31095  31096  31097  31098  31099


Titolo
Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina del riconoscimento e dell'organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura - Ricorso dello Stato - Contrasto con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali - Indebita regionalizzazione dei distretti di pesca - Violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata interferenza con le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema, irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, contrasto con l'esigenza di attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative allo Stato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c); 10 e 11, della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, che riguardano la disciplina del riconoscimento e dell'organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura. Ed infatti, le suddette disposizioni operano nell'ambito della pianificazione regionale e non si sovrappongono alle competenze statali disciplinate dall'art. 4 del d.lgs. n. 226 del 2001, né è dato ravvisare alcuna interferenza delle disposizioni stesse con le potestà legislative esclusive dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettere a), e), ed s), Cost. Né possono ritenersi sussistenti i necessari presupposti per l'assunzione, in via sussidiaria, ex art. 118, primo comma, Cost., a livello statale, delle funzioni amministrative nella materia in esame, con conseguenti riflessi sul riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni. Va aggiunto che, tenuto conto delle finalità dei distretti (art. 10, comma 1, della legge impugnata) «di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore», non è dato comprendere in qual modo le disposizioni censurate potrebbero arrecare un vulnus, da un lato, alle regole della concorrenza, e, dall'altro, alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema.

- Su questione analoga, si veda citata sentenza n. 213/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 2  co. 1

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 10  co. 

legge della Regione Toscana  07/12/2005  n. 66  art. 11  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/05/2001  n. 226  art. 4