Misure di sicurezza - Imputato prosciolto per infermità mentale - Pericolosità sociale - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Possibilità di ricovero in una comunità terapeutica - Esclusione - Denunciata lesione del diritto inviolabile alla salute e del principio di eguaglianza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali rimesse al legislatore - Mancato riferimento alla più recente giurisprudenza in materia - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore.
- Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005.
- Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985.
- V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.