Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dedotta disparità di trattamento rispetto ai destinatari di atti aventi natura penale - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione. Invero, per ciò che concerne la dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, il diritto di difesa, quale diritto inviolabile, è garantito nella sua effettività nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento, mentre la norma censurata disciplina una fase amministrativa, ditalchè, essendo solo eventuale il ricorso all'autorità giudiziaria, la disciplina impugnata non può ritenersi in contrasto con il dedotto parametro, in quanto il destinatario del decreto di espulsione è posto nelle condizioni di potersi avvalere dei rimedi giurisdizionali che l'ordinamento appresta a difesa dei suoi diritti; per ciò che concerne la presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rimettente, denunciando l'ingiustificata disparità di trattamento che la norma censurata determinerebbe per il destinatario del decreto di espulsione rispetto al destinatario di un atto avente natura penale, pone a raffronto fattispecie assolutamente eterogenee.