Azione e difesa (diritti di) - In genere - Termine di decadenza per il compimento di un atto processuale - Difetto di congruità - Inidoneità a rendere effettivo l'esercizio del diritto cui si riferisce - Sua introduzione con effetti retroattivi - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione, autoqualificata erroneamente di interpretazione autentica, che, nell'estendere alle confische penali allargate il termine di decadenza per la proposizione della domanda di iscrizione del credito previsto per le confische di prevenzione, non esclude che detto termine possa decorrere prima della sua introduzione). (Classif. 031001).
Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino. (Precedenti: S. 94/2017 - mass. 40434; S. 44/2016 - mass. 38761; S. 117/2012 - mass. 36316; S. 30/2011 - mass. 35270).
Il legislatore non può - senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale - introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale nella misura in cui esso finisca per essere già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell'entrata in vigore della disposizione che lo prevede.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24, primo comma, Cost. - l'art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012 possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione - norma qualificata di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa con carattere retroattivo - estendendo alle confische penali allargate ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 il termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda di ammissione del credito, già previsto per le confische di prevenzione, a far data dalla entrata in vigore della legge interpretata, ovvero il 1° gennaio 2013, viola il principio di uguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale. Consentendo infatti che detto termine, introdotto per le confische penali solo nel 2017, possa decorrere retroattivamente, il denunciato art. 37 determina una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei creditori che propongono domanda in relazione ad una confisca divenuta definitiva, e da essi conosciuta, prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, per i quali il termine di decadenza può risultare in tutto o in parte già decorso, con conseguente pregiudizio della tutela loro accordata. Precedenti: S. 26/2019 - mass. 42238; S. 24/2019; S. 33/2018; S. 94/2015 - mass. 38387).