Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Esercizio stabile e occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea - Condizione - Reciprocità del trattamento - Organo competente a rilasciare il nulla osta - Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 203006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, riproduce la disciplina originaria dell’art. 12, comma 1, della legge n. 81 del 1991, in violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007, da considerarsi principio fondamentale della materia, in quanto la disciplina del riconoscimento dell’equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati è strettamente connessa all’individuazione dei requisiti e dei titoli per esercitare la professione. Al contrario, il legislatore regionale, rimettendo alla Federazione italiana sport invernali la competenza a riconoscere l’equivalenza del titolo professionale di maestro di sci ai cittadini non europei, viola tale principio fondamentale della materia, il quale individua oggi nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autorità competente in materia.