Amministrazione pubblica – Incarichi e rapporti di collaborazione – Determinazione del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Comar scarl – Variazione in peius, introdotta in sede di conversione di decreto-legge, con norma interpretativa che omette il rinvio al criterio volto a compensare i risultati della diretta gestione aziendale – Violazione del principio del legittimo affidamento – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 011006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del legittimo affidamento, l’art. 4, comma 4-bis, del d.l. n. 68 del 2022, come conv., nella parte in cui non prevede l’applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 177 del 2015 per il calcolo del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar scarl, nominato ai sensi dell’art. 95, comma 18, del d.l. n. 104 del 2020, come conv. La disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. terza, introdotta in sede di conversione, dispone che, per la determinazione del compenso dell’indicato Commissario liquidatore, il rinvio del citato art. 95 alle tabelle allegate al d.P.R. n. 177 del 2015, che disciplina il compenso degli amministratori giudiziari, deve intendersi riferibile all’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, commi 1, 2, 5, 6, primo periodo, 7, 8 e 9, omettendo, così, di richiamare gli artt. 3, commi 3, 4 e 6, secondo periodo, e 4. Il legittimo affidamento riposto dal Commissario liquidatore di CNV e di COMAR sul fatto che la determinazione successiva del suo compenso si avvalesse, adattandoli al caso di specie nel rispetto della clausola della buona fede oggettiva, dei criteri di cui al citato d.P.R. è irragionevolmente leso dall’omesso richiamo del comma 4 dell’art. 3; il criterio ivi previsto, infatti, è volto a compensare i risultati della diretta gestione aziendale per cui, in ragione del tipo di incarico attribuito al Commissario, che prevedeva la diretta gestione delle citate società sino alla consegna del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), è giustificato il suo legittimo affidamento sull’operatività di tale criterio. Diversamente, il Commissario non poteva legittimamente vantare un legittimo affidamento né nella pura e automatica applicazione di tutti i criteri di determinabilità del compenso di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177 del 2015 né nell’applicazione degli altri criteri esclusi dal richiamo. Sotto il primo profilo, infatti, l’art. 95, comma 18, nel rinviare la determinazione del compenso al decreto di nomina, aveva affidato a tale provvedimento l’individuazione, nell’ambito dei criteri stabiliti dal legislatore, di quelli più adatti alla figura del Commissario in esame, non potendo, pertanto, ingenerare in quest’ultimo nessun affidamento nell’automatica applicazione di tutti i criteri previsti dagli artt. 3 e 4. Allo stesso modo, nemmeno l’omesso rimando agli artt. 4 e 3, commi 6, secondo periodo, e 3, determina un’irragionevole lesione del legittimo affidamento del Commissario sull’applicazione dei criteri, rispettivamente, previsti: il primo stabilisce, infatti, un aumento o una riduzione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria – mentre la determinazione del compenso, nel caso di specie, spetta a un decreto del MIT – ed è, in ogni caso, escluso che possa ingenerare affidamento una disposizione che prevede criteri facoltativi e suscettibili di operare in direzioni opposte; il secondo prevede una maggiorazione del compenso in funzione della complessità delle gestioni che risultano non prevalenti ma, anche in questo caso, si tratta di criterio non necessario e inidoneo a ingenerare un affidamento, così come l’ultimo che riguarda un’attività propria dell’amministratore giudiziario. (Precedente: S. 8/2023).