Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47281  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Disciplina della figura professionale di maestro di sci - Esercizio stabile e occasionale della professione da parte dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea - Condizione - Reciprocità del trattamento - Organo competente a rilasciare il nulla osta - Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, anziché Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri». La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, riproduce la disciplina originaria dell’art. 12, comma 1, della legge n. 81 del 1991, in violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2007, da considerarsi principio fondamentale della materia, in quanto la disciplina del riconoscimento dell’equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati è strettamente connessa all’individuazione dei requisiti e dei titoli per esercitare la professione. Al contrario, il legislatore regionale, rimettendo alla Federazione italiana sport invernali la competenza a riconoscere l’equivalenza del titolo professionale di maestro di sci ai cittadini non europei, viola tale principio fondamentale della materia, il quale individua oggi nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autorità competente in materia.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 116  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art.   co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  09/11/2007  n. 206  art. 5    co. 1