Previdenza e assistenza sociale - Pensionati residenti nella Regione siciliana - Crediti pensionistici derivanti da declaratoria di incostituzionalità di norma ostativa al loro riconoscimento - Termine prescrizionale - Decorrenza, secondo «il diritto vivente» della giurisdizione contabile siciliana, dalla data di pubblicazione della sentenza di illegittimità - Dedotta disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti residenti nel restante territorio nazionale - Prospettazione di questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quarto comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione costituente "diritto vivente" nell'ambito della giurisdizione contabile siciliana, che il termine prescrizionale per i ratei dell'indennità di contingenza o di altre analoghe da corrispondersi sui trattamenti pensionistici decorra, se impedito dalla legge, dalla data di pubblicazione delle sentenze di illegittimità della Corte costituzionale. Invero, la questione proposta non risulta diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma costituisce piuttosto un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Corte, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali.
- In relazione all'inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo della Corte, v., ex multis, citata ordinanza n. 299/2006.
- In relazione all'affermazione secondo cui secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali, v., citate, sentenze n. 301/2003 e n. 356/1996.