Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Marche - Consiglieri regionali - Indennità di carica - Ritenuta obbligatoria, nella misura del 20%, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia previdenziale - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23, censurati, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, il primo, nella parte in cui prevede che sull'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali «è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9», il secondo, nella parte in cui disciplina l'assegno vitalizio a favore dei consiglieri regionali cessati dalla carica. Invero, la questione sollevata è estranea all'oggetto del giudizio a quo poiché concerne la problematica relativa alla possibilità di operare la trattenuta obbligatoria del 20% sull'indennità di carica e quella relativa alla possibilità di riconoscere ai consiglieri cessati dalla carica un assegno vitalizio, mentre la Commissione rimettente è chiamata a pronunciarsi su una domanda di rimborso delle somme prelevate a titolo di IRPEF e, pertanto, sulla assoggettabilità a prelievo fiscale della trattenuta operata.