Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova a scopo terapeutico - Applicabilità della misura per più di due volte - Esclusione - Dedotta disparità di trattamento con la misura ordinaria dell'affidamento in prova al servizio sociale nonché lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto alla salute - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo concernente i presupposti per l'affidamento a scopo terapeutico è mutato per effetto delle modifiche introdotte, nel testo dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 4-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, ditalchè compete al giudice a quo valutare in quale misura lo ius superveniens, pur non modificando la disposizione impugnata, abbia inciso sulla disciplina dei presupposti per l'affidamento a scopo terapeutico, così come delineata, prima dell'intervento di riforma, nell'elaborazione giurisprudenziale della materia.