Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  05/03/2007;  Decisione del  05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:  31109  31110  31112  31113  31114  31115  31116  31117  31118  31119  31120  31121


Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Eccezione di inammissibilità in relazione all'asserita facoltà delle Regioni di applicare o meno le disposizioni impugnate - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sul presupposto che alle Regioni è data solo facoltà di applicare o meno le disposizioni impugnate. Le Regioni, in quanto conservano un ruolo determinante nello svolgimento delle procedure di valutazione delle proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità, nonché la competenza a promuovere gli accordi di programma ai fini della definizione ed attuazione degli interventi, quando ricevono le proposte formulate dai "promotori", sono tenute, in ogni caso, per effetto delle norme impugnate, ad avviare e portare a termine l'istruttoria secondo le modalità procedimentali descritte nella normativa in esame.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte