Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Possibilità di realizzazione anche tramite concessione di beni demaniali marittimi o mediante riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti - Facoltà dei soggetti promotori di presentare le relative proposte alla Regione interessata - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione, trattandosi di ampliamento, piuttosto che di restrizione, delle prerogative regionali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 583, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale e ne enuncia le caratteristiche. Infatti, la disposizione impugnata si limita, da una parte, ad indicare i possibili "promotori" dell'operazione turistica (meglio precisati dal successivo comma 586), dall'altra, ad individuare gli insediamenti turistici di qualità sia in quelli da realizzare su aree demaniali marittime (escluse quelle destinate a finalità turistico-ricreative), sia in quelli risultanti dalla riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti. In questi termini, non risultano pregiudicate le prerogative regionali le quali, lungi dal subire restrizioni, sono poste in grado di svilupparsi ulteriormente nel settore turistico, anche in aree demaniali marittime o in strutture preesistenti suscettibili di recupero.
- Sulla necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo, v., citate, sentenze nn. 214 e 90/2006 e n. 197/2003.
- In tema di sussidiarietà verticale, v., citate, sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.