Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Introduzione di un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo, del principio di leale collaborazione e del criterio di ragionevolezza - Esclusione - Competenza della Regione ad emanare l'atto contenente la misura del canone - Non fondatezza della questione.
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Introduzione di un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo, del principio di leale collaborazione e del criterio di ragionevolezza - Esclusione - Competenza della Regione ad emanare l'atto contenente la misura del canone - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che introduce un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione demaniale marittima. Il comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura: esso si limita a precisare che la misura dei canoni di concessione per gli insediamenti su aree demaniali marittime va determinata nell'atto di concessione. Tale atto resta di competenza della Regione secondo quanto stabilisce l'art. 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, alla lettera l), attribuisce alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia». D'altro canto, è indubbio il diritto dominicale dello Stato di fissare la misura del canone di concessione, così come la sua facoltà di destinarne parte alla Regione e parte al comune ovvero a più comuni.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che introduce un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione demaniale marittima. Il comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura: esso si limita a precisare che la misura dei canoni di concessione per gli insediamenti su aree demaniali marittime va determinata nell'atto di concessione. Tale atto resta di competenza della Regione secondo quanto stabilisce l'art. 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, alla lettera l), attribuisce alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia». D'altro canto, è indubbio il diritto dominicale dello Stato di fissare la misura del canone di concessione, così come la sua facoltà di destinarne parte alla Regione e parte al comune ovvero a più comuni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 584
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte