Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione delle caratteristiche e degli elementi identificativi degli insediamenti - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione - Legittimità del riferimento ad ambiti di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione delle caratteristiche e degli elementi identificativi degli insediamenti - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Esclusione - Legittimità del riferimento ad ambiti di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rinviando ai commi successivi la determinazione della fonte regolamentare statale della disciplina procedimentale di dettaglio, la disposizione in esame si limita a completare la descrizione degli elementi identificativi degli insediamenti turistici di qualità che si intendono sviluppare. Essa integra, in tal modo, il disposto del precedente comma 583, sicché appare del tutto legittimo il richiamo ad aspetti che toccano la compatibilità ambientale e la tutela dei beni culturali esistenti sul territorio, àmbiti di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Né appare limitativa delle prerogative regionali la previsione del requisito concernente l'ampliamento della base occupazionale, condizione che qualifica ulteriormente l'operazione che si intende promuovere e sostenere.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rinviando ai commi successivi la determinazione della fonte regolamentare statale della disciplina procedimentale di dettaglio, la disposizione in esame si limita a completare la descrizione degli elementi identificativi degli insediamenti turistici di qualità che si intendono sviluppare. Essa integra, in tal modo, il disposto del precedente comma 583, sicché appare del tutto legittimo il richiamo ad aspetti che toccano la compatibilità ambientale e la tutela dei beni culturali esistenti sul territorio, àmbiti di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Né appare limitativa delle prerogative regionali la previsione del requisito concernente l'ampliamento della base occupazionale, condizione che qualifica ulteriormente l'operazione che si intende promuovere e sostenere.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 585
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte