Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Definizione con regolamento interministeriale dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti abilitati a presentare le proposte - Necessità che il regolamento sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni - Mancata previsione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui, in violazione dell'obbligo di leale collaborazione, non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni. La norma rinvia ad una fonte esclusivamente statale (il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) la fissazione dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti abilitati a presentare le proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, ai quali la Regione - onerata comunque degli adempimenti istruttori sulla legittimazione dei promotori abilitati ad avviare il programma volto alla realizzazione degli insediamenti turistici in questione - resta vincolata, senza possibilità di interlocuzione.