Sentenza 19/2023 (ECLI:IT:COST:2023:19)
Massima numero 45315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  20/12/2022;  Decisione del  20/12/2022
Deposito del 14/02/2023; Pubblicazione in G. U. 15/02/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Potenziale conflitto con la necessità di un'organica pianificazione, funzionale all'ordinato sviluppo del territorio e alle esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell'ambiente e dell'ecosistema - Divieto di reiterate proroghe (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Calabria che dispone l'ulteriore proroga di un anno del termine di presentazione dell'istanza per l'esecuzione di interventi conformi al piano casa regionale). (Classif. 090005).

Testo

La reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un'organica pianificazione, che è funzionale all'ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell'ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono infatti compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45120; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, che modifica il comma 12 dell'art. 6 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, prorogando ulteriormente dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine stabilito per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. La disposizione regionale impugnata dal Governo consente un'ulteriore proroga - la settima nell'arco di undici anni - del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia che lo stesso legislatore calabrese del 2010 aveva qualificato come «straordinarie». Viceversa, con il differimento in esame sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio, stabilizzando irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo. Una tale violazione dei parametri indicati, che può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione, si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l'elaborazione congiunta del PPR e ne è tuttora sprovvista. Peraltro, il fatto che le altre disposizioni della medesima legge regionale abbiano mero carattere strumentale fa sì che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 le renda prive di contenuto precettivo). (Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45121; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 124/2022 - mass. 44884).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/07/2021  n. 23  art. 1  co. 

legge della Regione Calabria  11/08/2010  n. 21  art. 6  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte