Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Necessaria redazione delle proposte di insediamento secondo modelli definiti con regolamento interministeriale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, in ragione della intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità del comma 586 - Non fondatezza della questione.
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Necessaria redazione delle proposte di insediamento secondo modelli definiti con regolamento interministeriale - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, in ragione della intervenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità del comma 586 - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma sesto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prescrive che le proposte, comprensive dello studio di fattibilità ambientale, del piano finanziario degli investimenti, dell'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, nonché della previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, siano redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al precedente comma 586. La norma, riletta alla luce della declaratoria della parziale illegittimità costituzionale del comma 586, non è più lesiva delle prerogative regionali, contemplando l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma sesto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prescrive che le proposte, comprensive dello studio di fattibilità ambientale, del piano finanziario degli investimenti, dell'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, nonché della previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, siano redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al precedente comma 586. La norma, riletta alla luce della declaratoria della parziale illegittimità costituzionale del comma 586, non è più lesiva delle prerogative regionali, contemplando l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 587
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte