Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Obbligo per le Regioni di valutare in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, trattandosi di criteri finalizzati alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Obbligo per le Regioni di valutare in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo e di urbanistica - Esclusione, trattandosi di criteri finalizzati alla tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e sesto, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 588, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi sono valutate dalle Regioni sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. A differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione, nella parte in cui impone alle Regioni criteri inderogabili di priorità nella valutazione di alcune determinate proposte, non è censurabile, dal momento che detti criteri rispondono all'esigenza di non compromettere la tutela dell'ambiente la quale appartiene in via esclusiva alla competenza statale.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e sesto, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 588, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi sono valutate dalle Regioni sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. A differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione, nella parte in cui impone alle Regioni criteri inderogabili di priorità nella valutazione di alcune determinate proposte, non è censurabile, dal momento che detti criteri rispondono all'esigenza di non compromettere la tutela dell'ambiente la quale appartiene in via esclusiva alla competenza statale.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 588
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte