Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione dettagliata delle verifiche a cui le Regioni devono sottoporre le proposte di insediamento, dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute, e del silenzio assenso in caso di inerzia - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna -Lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione dettagliata delle verifiche a cui le Regioni devono sottoporre le proposte di insediamento, dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute, e del silenzio assenso in caso di inerzia - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna -Lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 1, commi 589 e 590, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono le verifiche a cui la Regione deve sottoporre le proposte di insediamento turistico di qualità di interesse nazionale e dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute (comma 589) e l'iter negoziale del rapporto tra amministrazioni interessate e Regione, stabilendo, in caso di inerzia, la regola del silenzio assenso (comma 590). Ed invero, anche se lo Stato riconosce alla Regione un ruolo centrale nella valutazione delle proposte, le norme in esame finiscono poi col circoscriverne i margini di apprezzamento. Alla Regione, in altri termini, restano affidati compiti di mera istruttoria tecnica, attraverso un modulo organizzativo che richiama non la "nuova" potestà residuale della Regione, ma il vecchio schema dell'avvalimento d'ufficio; sicché in entrambi i casi, vengono trascurate le competenze regionali in tema di governo del territorio. Non v'è dubbio, infatti, che lo sfruttamento a fini turistici del demanio marittimo, attraverso la costruzione di strutture di notevoli dimensioni, incide di per sé significativamente sull'esercizio di quelle funzioni.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 1, commi 589 e 590, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono le verifiche a cui la Regione deve sottoporre le proposte di insediamento turistico di qualità di interesse nazionale e dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute (comma 589) e l'iter negoziale del rapporto tra amministrazioni interessate e Regione, stabilendo, in caso di inerzia, la regola del silenzio assenso (comma 590). Ed invero, anche se lo Stato riconosce alla Regione un ruolo centrale nella valutazione delle proposte, le norme in esame finiscono poi col circoscriverne i margini di apprezzamento. Alla Regione, in altri termini, restano affidati compiti di mera istruttoria tecnica, attraverso un modulo organizzativo che richiama non la "nuova" potestà residuale della Regione, ma il vecchio schema dell'avvalimento d'ufficio; sicché in entrambi i casi, vengono trascurate le competenze regionali in tema di governo del territorio. Non v'è dubbio, infatti, che lo sfruttamento a fini turistici del demanio marittimo, attraverso la costruzione di strutture di notevoli dimensioni, incide di per sé significativamente sull'esercizio di quelle funzioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 589
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 590
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte