Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Previsione degli effetti giuridici dell'accordo di programma (variazione degli strumenti urbanistici e sostituzione delle concessioni edilizie) - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Disposizione strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata l'incostituzionalità - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e quarto, e 118 Cost., l'art. 1, comma 591, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione impugnata ricollega alla stipula dell'accordo di programma l'effetto di sostituire ogni altra autorizzazione, approvazione o parere, e di consentire la realizzazione e la gestione di tutte le opere contemplate nella proposta approvata, determinando le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie. Orbene, la disposizione, di per sé, non è lesiva delle competenze esclusive regionali, limitandosi a delineare gli effetti giuridici dell'accordo di programma, nel rispetto della proposta approvata dalla Regione stessa, con l'indicazione del "limite esterno" costituito dal rispetto dei beni culturali la cui tutela appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Essa però, in quanto strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, non può che subire la stessa caducazione disposta per i due commi precedenti 589 e 590.