Sentenza 88/2007 (ECLI:IT:COST:2007:88)
Massima numero 31120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Titolo
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Pluralità di proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali - Obbligo delle Regioni, prima della stipula dell'accordo di programma, di indire la gara rispettando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Esclusione, in conseguenza della dichiarata incostituzionalità dei commi 589, 590 e 591 - Non fondatezza della questione.
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Pluralità di proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali - Obbligo delle Regioni, prima della stipula dell'accordo di programma, di indire la gara rispettando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio - Esclusione, in conseguenza della dichiarata incostituzionalità dei commi 589, 590 e 591 - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 592, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che, nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali, la Regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta del promotore, secondo le procedure di cui all'art. 34-quater della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Infatti, la caducazione dei commi 589, 590 e 591 rende inoperativa l'espressione "prima della stipula dell'accordo di programma". Inoltre, considerato che le Regioni figurano, nella normativa in esame, tra le "amministrazioni aggiudicatrici", non è lesiva delle competenze regionali una norma che riproduce testualmente una legge già da tempo per esse in vigore.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 592, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che, nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali, la Regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta del promotore, secondo le procedure di cui all'art. 34-quater della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Infatti, la caducazione dei commi 589, 590 e 591 rende inoperativa l'espressione "prima della stipula dell'accordo di programma". Inoltre, considerato che le Regioni figurano, nella normativa in esame, tra le "amministrazioni aggiudicatrici", non è lesiva delle competenze regionali una norma che riproduce testualmente una legge già da tempo per esse in vigore.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 592
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte