Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Facoltà dei comuni interessati di prevedere regimi agevolati dei contributi di costruzione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione di competenze regionali - Esclusione, dovendo i regimi agevolati essere conformi ai parametri indicati dalla Regione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, all'art. 4, n. 12, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che, per promuovere la realizzazione degli insediamenti turistici di qualità, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di costruzione, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili. La disposizione censurata non invade competenze legislative primaria o residuale previste, rispettivamente, da norme statutarie ovvero dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, nel riconoscere ai comuni interessati al programma di realizzazione degli insediamenti turistici di qualità la facoltà di adottare o meno - nell'ambito delle proprie competenze individuate dalla citata normativa statale - regimi contributivi agevolati, ne presuppone necessariamente la conformità ai parametri fissati dalle Regioni.