Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica - Riduzione dei trasferimenti erariali per l'acquisto da terzi di immobili in misura pari alla differenza tra la spesa 2006 e quella media sostenuta nel quinquennio precedente - Deroga ai prescritti limiti per gli acquisti di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili - Obbligo trimestrale di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del territorio dell'informativa relativa agli acquisti e alle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Regione Siciliana e Province autonome di Bolzano e di Trento - 'Ius superveniens' - Abrogazione delle disposizioni censurate - Mancata attuazione 'medio tempore' delle stesse - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, alla legge 30 novembre 1989, n. 386, agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; all'art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, il comma 24 e i correlati commi 25 e 26 della legge n. 266 del 2005, ora abrogati, non hanno avuto alcuna attuazione, sicché derivando dall'abrogazione la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni e la preclusione di qualunque applicazione, può ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia.